La Scafatese al termine della gara contro la Reggina giocata allo stadio “Giovanni Vitiello” lo scorso 15 gennaio, aveva presentato un reclamo a causa dello schieramento sul terreno di gioco di un calciatore amaranto. Quest’oggi è arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo che ha scaturito una decisa replica da parte del club campano.
Scafatese-Reggina, il Giudice Sportivo respinge il ricorso
La società gialloblu al termine della gara contro la Reggina, giocata lo scorso 15 gennaio, aveva presentato un ricorso in quanto il calciatore amaranto Renelus Bertony non doveva partecipare al match perché non era stato tesserato nel corso della seguente stagione sportiva.
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Dopo alcune riflessioni, quest’oggi tramite una nota si è espresso il Giudice Sportivo che ha respinto il ricorso dei campani fornendo codeste spiegazioni, di seguito il comunicato integrale.
Il comunicato del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla REGGINA 1914 A.S. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore RENELUS BERTONY, schierato con il n. 95 dalla REGGINA 1914 A.S., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, in quanto non tesserato nel corso della presente stagione sportiva con alcuna società e tutt’ora svincolato dal 1 luglio 2024.
– lette le memorie ex art.67 CGS depositate dalle parti;
– letta la dichiarazione del 17 gennaio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore RENELUS BERTONY risulta essere “tesserato per la FENICE AMARANTO dal 15 dicembre 2023”, avendo la società depositato “a sistema un aggiornamento di contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema “per problemi tecnici”.
– La circostanza che precede, da un lato, non può mutare la validità del tesseramento, né la posizione del calciatore che non può considerarsi svincolato; dall’altro lato, consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale consultazione dei sistemi informatici in dotazione, è pervenuta la società istante, ponendole a fondamento del presente reclamo.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di non addebitare la tassa di reclamo sul conto della F.C. SCAFATESE S.S.D. A R.L.
La risposta della società salernitana
Questa decisione presa dal Giudice Sportivo non è affatto piaciuta alla società del presidente Felice Romano che in questi minuti, sui propri canali social, ha postato un comunicato per manifestare tutto il proprio dissenso.