Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alla 38ª giornata del campionato 2018-2019 di Serie BKT, pesante multa alla Salernitana.
Giudice Sportivo: multa alla Salernitana dopo Pescara
La Salernitana esce con le ossa rotte da Pescara con la quinta sconfitta consecutiva. In attesa di capire la sorte dei granata in merito alle situazioni pendenti di Palermo e Foggia, il Giudice Sportivo affibbia una multa di ben 5mila euro al club di via Allende.
Tutte le decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Cremonese, Hellas Verona, Lecce, Palermo e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere, suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara, costringendo l’Arbitro a richiedere l’effettuazione dell’annuncio fonico.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALMICI Alberto (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BUONGIORNO Alessandro (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MATEJU Ales (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAPPELLETTI Daniel (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
DOMIZZI Maurizio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MAZZOCCO Davide (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).