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Cavese-Team Altamura: respinto il ricorso dei pugliesi

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Omologato il risultato di CaveseTeam Altamura. I metelliani riescono a mantenere il risultato di 1-0 raggiunto lo scorso 4 settembre.

Cavese-Team Altamura: confermato il risultato di 1-0

La gara dello scorso 4 settembre tra Cavese e Team Altamura ha suscitato numerose polemiche nel corso dei giorni seguenti.

Match del Lamberti che, fu deciso da una rete di Lomasto negli ultimi di gara, ma condizionata da un fuorigioco prima non chiamato e successivamente segnalato dopo circa un minuto dal gol del vantaggio dell’Altamura. Situazione che, ha preso la ribalta nazionale vista che è stata segnalata da numerosi siti d’informazione importanti del panorama calcistico. Quest’oggi il Giudice Sportivo, però ha confermato l’omologazione del risultato acquisito sul campo quindi rimane 1-0 in favore degli aquilotti che rimangono a sei punti in classifica. Ferma a tre, invece il Team Altamura.


https://www.facebook.com/Cavese1919OfficialPage/posts/pfbid0tCmdJgfc6wYAvkiJqihWDwrZ6e7c3kUFab1thpQfZeZ3PrdqHPGshuAvZNMTcDjWl


Comunicato

Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA con il quale si deduce
l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto e meramente asseverato contegno degli Ufficiali di gara,
definito “ondivago e contraddittorio” tanto da ravvisare “la configurabilità di un autentico errore tecnico”.
– Rilevato come la reclamante chieda a codesto Giudice sportivo, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in
attesa degli esiti dell’indagine della Procura Federale da svolgere a seguito dell’esposto dalla medesima presentato e, in via
principale, l’applicabilità dell’art. 10, comma 5, CGS con conseguente irrogazione della punizione della perdita della gara a carico
della CAVESE 1919 SSDARL;
– rilevato come, nel merito, il ricorso si presenti ictu oculi del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una rarefatta ricostruzione
della quaestio facti secondo cui gli Ufficiali di gara avrebbero modificato una decisione a seguito di intimidazione che non è in alcun
modo accompagnata da qualsivoglia tangibile elemento di prova;
– rilevato, come l’episodio su cui si innerva il reclamo è debitamente riportato nel referto arbitrale, sia dal Direttore di gara che
dall’assistente arbitrale, e in esso si dà chiaramente conto del fatto che “in occasione della rete dapprima convalidata e poi
annullata” una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società faceva indebito ingresso nel recinto di gioco e,
protestando ad alta voce, si avvicinava all’assistente, prima di essere allontanato;
– Rilevato, inoltre, che il medesimo episodio è stata oggetto di valutazione ad opera di codesto Giudice sportivo che ha adottato un
provvedimento disciplinare di ammenda a carico della CAVESE 1919 SSDARL.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
CAVESE 1919 SSDARL – A.S.D. TEAM ALTAMURA 1-0;
3) di addebitare sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA la tassa di reclamo;
4) di condannare la A.S.D. TEAM ALTAMURA al pagamento delle spese in favore della CAVESE 1919 SSDARL, per un importo pari
ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1 CGS.
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Ugo D'Amico
Ugo D'Amico
Classe 1996, giornalista pubblicista dal 2022 e prossimo alla laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Nato praticamente con una palla tra i piedi, ma vista la scarsa qualità il sogno ora è di raccontare le mille emozioni che regala quel magico prato verde. Sono cresciuto seguendo le gesta di: Del Piero, Buffon, Ronaldo, Messi e tanti altri. Appassionato di calcio locale, passione che permette di capire a 360° le innumerevoli sfaccettature che sono presenti in questo fantastico mondo.

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